1.1
Le presenti Condizioni generali di vendita (denominate in seguito «le presenti CGV») si applicano alla vendita e alla consegna di prodotti chimici, materie prime, accessori, nonché a tutti gli altri contratti che vengano stipulati con l’acquirente in relazione a eventuali ordinazioni.
1.2
Accettando incondizionatamente la conferma d’ordine o la merce, l’acquirente si dichiara concorde con le presenti CGV. Ciò vale anche qualora nella sua ordinazione siano accluse le sue condizioni di vendita e di consegna. Le presenti CGV hanno, quindi, la precedenza su altre Condizioni generali.
1.3
Con la presente, si deroga a eventuali condizioni dell’acquirente anche qualora le stesse siano state comunicate a CHEMIA tramite lettera di conferma o secondo altra modalità. Condizioni divergenti da parte dell’acquirente necessitano l’espresso consenso scritto di CHEMIA.
1.4
Accordi verbali accessori, deroghe alle presenti CGV e integrazioni oppure l’esclusione delle presenti CGV richiedono per essere efficaci la forma scritta. Ciò vale anche per l’esclusione del requisito della forma scritta.
1.5
Ai fini dell’interpretazione delle presenti CGV è determinante la loro versione tedesca anche qualora vengano messe a disposizione dell’acquirente delle traduzioni o le stesse vengano sottoscritte dai contraenti.
1.6
Nel caso in cui delle disposizioni delle presenti CGV o altre disposizioni contrattuali siano o diventino nulle, non viene per questo inficiata l’efficacia delle restanti disposizioni contrattuali. I contraenti sono tenuti a sostituire una disposizione nulla tramite una disposizione efficace che si avvicini il più possibile al risultato economico della disposizione nulla.
1.7
Salvo diversa previsione di contratti particolari o delle presenti CGV, vige il Codice delle obbligazioni svizzero (denominato in seguito «CO»).
1.8
Vigono gli standard Incoterms 2010.
2.1
La vendita viene effettuata con riserva di capacità produttiva e di consegna senza impedimenti da parte dei fornitori di CHEMIA. Tutte le anomalie e gli impedimenti operativi di CHEMIA e dei suoi fornitori, quali incendi, scioperi, blocchi, carenza di manodopera, di materie prime e di carburanti o di mezzi di trasporto, interruzioni o intralci del traffico, calamità naturali, guerre e disordini civili, l’intervento delle autorità in patria e all’estero, divieti di importazione, esportazione o di transito o la mancata concessione delle licenze necessarie, nonché qualsiasi ritardo o inadempimento da parte dei fornitori di CHEMIA o qualsiasi altro evento indipendente dalla volontà di CHEMIA, dispensano CHEMIA dall’adempimento del contratto senza obbligo di risarcimento dei danni.
2.2
La consulenza tecnica da parte di CHEMIA viene effettuata, verbalmente e per iscritto, secondo la migliore conoscenza, è da considerarsi solamente, tuttavia, quale indicazione non vincolante, anche in relazione a eventuali diritti di protezione di terzi. La consulenza non esonera l’acquirente dalla verifica propria dei prodotti e delle indicazioni di consulenza di CHEMIA per quanto concerne la loro idoneità per i processi e gli scopi previsti. L’utilizzo e la trasformazione dei prodotti forniti da CHEMIA avvengono al di fuori delle possibilità di controllo di CHEMIA e rientrano pertanto esclusivamente nel campo di responsabilità dell’acquirente.
3.1
I prezzi concordati si basano sulle quotazioni, sui tassi di cambio, sulle aliquote di trasporto delle merci, sui tassi doganali e di assicurazione, sulle tasse d’incentivazione e altre eventuali tasse in vigore il giorno dell’emissione della conferma d’ordine.
3.2
Tutti gli aumenti dei costi dovuti a variazioni delle valute e delle imposte summenzionate o derivanti dalla compromissione dei percorsi diretti di trasporto previsti, sono a carico dell’acquirente. Per i trasporti via mare, la premessa è una navigazione senza ostacoli; supplementi per bassa o alta marea, compensi di controstallìa, contributi in seguito alla dimensione dell’avaria ed eventuali altri costi aggiuntivi inerenti al trasporto via mare sono a carico dell’acquirente.
3.3
Per la fatturazione è determinante la quantità di merce consegnata (p.es. chilogrammo/litro/pezzo) o il peso originale indicato in fattura da CHEMIA. Per i trasporti in vagoni cisterna è determinante la quantità di merce consegnata in base ai criteri delle autorità ferroviarie (chilogrammo/litro). In caso di svuotamento incompleto del vagone cisterna, non può essere concesso alcun rimborso. Per gli ordini con un valore inferiore a CHF 150.– IVA esclusa, verrà addebitata una tassa per piccoli ordini di CHF 50.–
3.4
Salvo diversi accordi, le fatture di CHEMIA devono essere pagate entro 30 giorni dall’ordinazione al netto, senza detrazione alcuna.
3.5
All’acquirente spetta un diritto di compensazione solo in caso di crediti indiscussi o accertati da sentenze giudiziarie.
3.6
Qualora il pagamento non avvenga entro tale termine di 30 giorni (cfr. sopra cifra 3.4), l’acquirente cade direttamente in mora. In tal caso, CHEMIA, dopo la consegna della cosa venduta, si riserva espressamente il diritto di recedere dal contratto e di rivendicare la cosa conseg nata (art. 214 cpv. 3 CO). L’acquirente caduto in mora accetta senza riserve il fatto che CHEMIA possa riprendersi immediatamente la cosa venduta e concede all’uopo ai suoi organi competenti il libero accesso al relativo magazzino. Le spese di recupero sono a carico dell’acquirente. A seguito del ritardo di pagamento tutte le fatture in sospeso divengono esigibili e possono essere immediatamente reclamate da CHEMIA. CHEMIA non è tenuta a onorare ordinazioni in essere, ma non ancora consegnate, fintantoché l’acquirente sia in mora. CHEMIA si riserva espressamente di addebitare gli interessi di mora. A CHEMIA spettano i medesimi diritti anche nel caso in cui l’acquirente esegua delle detrazioni non autorizzate.
4.1
Il termine di consegna confermato da CHEMIA si intende quale termine indicativo.
4.2
Tutte le spedizioni viaggiano per conto e a rischio dell’acquirente, anche qualora la consegna sia stata concordata franco destino (DDU/DDP, ai sensi dell’INCOTERMS ICC). Per danni o ritardi che si verificano durante il trasporto, rispondono esclusivamente gli spedizionieri direttamente coinvolti, i quali devono essere ritenuti responsabili da parte dell’acquirente al momento del ricevimento della merce, con contemporaneo accertamento ufficiale degli elementi di prova.
4.3
Qualora l’acquirente sia in ritardo con il ritiro della merce, CHEMIA può recedere dal contratto senza fissazione di una proroga e può far valere il danno dovuto a inadempimento. CHEMIA è autorizzata altresì a consegnare in un secondo tempo o ad annullare, parzialmente o totalmente, le quantità di merce non ritirate e a far valere danni e interessi di mora.
5.1
L’acquirente è tenuto a verificare immediatamente la merce subito dopo il ricevimento della stessa e prima di utilizzarla o trasformarla e deve dare avviso scritto di eventuali difetti immediatamente, al più tardi, tuttavia, entro il termine di 8 giorni dalla ricezione, inviando la relativa documentazione per l’identificazione della merce e dei difetti.
5.2
In caso di segnalazione giustificata dei difetti, CHEMIA è autorizzata a fornire dei prodotti sostitutivi.
5.3
CHEMIA risponde della consegna conforme al campione e all’uso commerciale della merce concordata. Si esclude la responsabilità per un determinato scopo d’uso o risultato di trasformazione della merce. CHEMIA risponde solo per un’eventuale riduzione di valore della merce. Una responsabilità superiore al valore delle merci fatturate è esclusa. Inoltre, CHEMIA non è responsabile per danni o pregiudizi diretti o indiretti, quali complessità produttive, costi di trasformazione o implicazioni simili.
6.1
Se il contraente, un terzo o un soggetto che agisce per suo conto causa un danno alla nostra proprietà, il contraente sarà responsabile di tutte le spese sostenute per la riparazione e/o la mitigazione del danno. Ciò vale anche per tutti i servizi accessori in relazione causale, come costi conseguenti, consulenze, perizie, relazioni, assistenza legale, ecc. (elenco non esaustivo), inclusi tutti i servizi interni a tariffe standard di mercato (confronto con terzi).
7.1
Luogo di adempimento per la vendita delle merci è il luogo di destinazione designato da CHEMIA. Luogo di adempimento è il luogo della sede di diritto commerciale di CHEMIA.
7.2
Foro competente per tutte le controversie derivanti dalle presenti CGV è Brugg (Canton Argovia, Svizzera). Tuttavia, CHEMIA è autorizzata ad adire, al posto del succitato foro, qualsiasi altro tribunale competente ai sensi delle disposizioni di legge, in particolare il Tribunale di commercio di Argovia, ad Aarau (Canton Argovia, Svizzera).
7.3
Per le presenti CGV trova applicazione il diritto materiale svizzero con esclusione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sulla compravendita internazionale di merci (CISG) e dei restanti conflitti di leggi.