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1.1
Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito “CGA”) si applicano a tutte le nostre richieste e a tutti i nostri ordini, nonché a tutti i contratti di fornitura e altri accordi stipulati con il fornitore in relazione agli ordini. Con il presente documento, tutte le eventuali condizioni del fornitore decadono, anche nel caso in cui esse ci vengano trasmesse per mezzo di lettera di conferma o tramite altri canali, o nel caso in cui accettiamo la consegna o il servizio senza andare nuovamente in conflitto con le condizioni del fornitore. Tramite la presentazione di un’offerta, si considerano accettate dal fornitore le presenti CGA. Ciò è valido anche se questi allega alla sua offerta o alla sua conferma d’ordine le proprie condizioni di vendita e consegna.

1.2
Accordi accessori orali, divergenze dalle presenti CGA e integrazioni o esclusioni delle presenti CGA necessitano, per la loro validità, di essere presentati in forma scritta. Ciò vale anche per la rinuncia di tale obbligo di forma scritta.

1.3
Per l’interpretazione delle presenti CGA, è determinante la versione in lingua tedesca, anche se al fornitore sono state inviate traduzioni o se esse sono state sottoscritte dalle parti.

1.4
Nel caso in cui singole disposizioni delle presenti CGA o altre disposizioni contrattuali siano o diventino non valide, il contratto resta valido per le parti restanti. I contraenti si impegnano a sostituire una disposizione non valida con una disposizione valida che si avvicini il più possibile al risultato economico della disposizione non valida.

1.5
Si applicano gli incoterms in vigore al momento della redazione delle presenti CGA.

2.1
Le nostre richieste non sono vincolanti. I nostri ordini sono vincolanti solo nel caso in cui e nella misura in cui siano stati da noi trasmessi o confermati per iscritto.

2.2
Nel caso in cui, nella sua offerta, il fornitore si discosti dalla nostra richiesta, questi è tenuto ad informarci espressamente delle differenze. La presentazione delle offerte è gratuita e non vincolante per noi. Per visite e simili, non si garantisce alcun rimborso senza espresso accordo scritto.

3.1
I prezzi concordati sono vincolanti. Salvo accordi differenti, i prezzi si intendono CIP (Carriage and Insurance paid to).

3.2
Le fatture devono essere presentate separatamente dall’invio della merce, in duplice copia, con indicazione dell’eventuale luogo di destinazione, del nostro numero d’ordine e di altri contrassegni richiesti nell’ordine.

3.3
In assenza di accordi differenti, i pagamenti si effettuano secondo le modalità da noi scelte entro 14 giorni dall’arrivo della fattura e della merce con il 2 % di sconto, o al netto entro 30 giorni dall’arrivo della fattura e della merce. Nel caso in cui la prestazione comprenda documentazioni, certificati di collaudo o documenti simili, le suddette scadenze di pagamento non decorrono prima dell’avvenuta consegna di tali documenti secondo contratto.

4.1
Gli appuntamenti e i termini concordati sono vincolanti e vanno intesi come date di scadenza.

4.2
Nel caso in cui si verifichino circostanze tali da far presagire una non possibilità di portare a termine la prestazione nel modo corretto e nei tempi stabiliti, il fornitore è tenuto ad avvertirci immediatamente indicandone i motivi. In tal modo, non si annulla l’obbligo di attenersi ai tempi concordati per la prestazione. Le spese aggiuntive generate dal superamento della scadenza di consegna concordata e dall’utilizzo di una modalità di trasporto più rapida sono a carico del fornitore.

4.3
Il superamento della scadenza concordata per la prestazione fa cadere il fornitore in mora senza previo sollecito, salvo nel caso in cui la prestazione non si verifichi a causa di circostanze che esulano dalla responsabilità del fornitore.

4.4
L’accettazione incondizionata della prestazione ritardata da parte nostra non rappresenta in alcun modo una rinuncia ai nostri diritti relativi al superamento della scadenza definita per la Prestazione.

4.5
Per il pagamento, sono determinanti i volumi, le misure e i pesi indicati nel nostro stabilimento.

4.6
Salvo accordi differenti, il fornitore è tenuto a procurarsi a sue spese un imballaggio adeguato alla spedizione della merce. Il nostro diritto alla comunicazione di informazioni riguardo l’imballaggio da utilizzare resta invariato. Il fornitore è tenuto ad attenersi di conseguenza alle disposizioni legislative in atto.

4.7
È obbligatorio allegare a ciascuna consegna documenti di spedizione come bolle di consegna, tagliandi di controllo e simili, nonché, qualora sia concordato da contratto o prescritto dalla legge o dagli usi commerciali, numeri di lotto, certificati di fabbrica, campioni di riserva e schede dati di sicurezza. In tutti i documenti è necessario indicare i numeri d’ordine e i contrassegni richiesti per l’ordine, in particolare in caso di prodotti chimici e biocidi. È necessario assicurare sempre la completa tracciabilità dei lotti. Al più tardi il giorno della consegna deve essere inoltrato alla nostra attenzione un avviso di spedizione e una bolla di consegna (in duplice copia) per ogni spedizione. Nel caso in cui, all’arrivo della merce, non fossimo in possesso dei documenti di spedizione corretti, o nel caso in cui i nostri numeri d’ordine non fossero indicati nel modo giusto sui documenti di spedizione, tutte le risultanti spese aggiuntive saranno a carico del fornitore. Si applica per analogia il paragrafo 4.9 comma 2.

4.8
Il fornitore è autorizzato a prestazioni parziali solo previa autorizzazione da parte nostra e dietro specificazione dell’eventuale numero di lotto. Il nostro diritto a richiedere al fornitore prestazioni parziali resta invariato.

4.9
Il fornitore non è autorizzato ad erogare la sua prestazione prima della scadenza concordata. In caso di consegna anticipata, abbiamo il diritto di rifiutare l’accettazione della merce o di rispedirla – a spese e rischio del fornitore –a quest’ultimo o a farla tenere nel magazzino dello stesso fino alla scadenza concordata. Durante l’erogazione delle sue prestazioni, il fornitore è tenuto ad attenersi ai nostri orari di apertura.

Il fornitore è obbligato a rilasciare dichiarazioni circa l’origine della merce, a permettere la verifica delle prove d’origine da parte dell’amministrazione doganale e, in tal caso, a comunicare le informazioni necessarie a tal fine, nonché a consegnare le conferme eventualmente necessarie. Il fornitore è obbligato a rimborsare il danno causato qualora l’ente competente non riconosca l’origine dichiarata a seguito di un’attestazione errata o di mancanza di possibilità di controllo.

6.1
Abbiamo il diritto, in qualsiasi ragionevole momento, di entrare, previo avviso, nella struttura del fornitore e di controllare la merce e il processo di produzione. Nel caso in cui la merce si trovi nella struttura di un terzo, il fornitore dovrà mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di permetterci l’ispezione della merce. Il fornitore è tenuto ad occuparsi delle eventuali irregolarità emerse dall’ispezione della merce.

6.2
Il fornitore è tenuto a controllare accuratamente la merce in uscita. Abbiamo il diritto, in qualsiasi momento da noi ritenuto opportuno, di sottoporre a verifica le misure e i sistemi di controllo qualità del fornitore. A tal fine, il fornitore deve garantirci in qualsiasi momento opportuno, previo avviso, l’accesso alla sua struttura e fornirci tutte le informazioni necessarie al fine della valutazione delle misure e dei sistemi di controllo qualità. Le eventuali disposizioni contenute negli accordi sul controllo qualità restano invariate.

6.3
Nel caso in cui, in conformità alle disposizioni legislative applicabili o secondo gli accordi, debba essere eseguito un collaudo, esso deve svolgersi con l’elaborazione di un verbale di collaudo (ad es. trasferimento della responsabilità per merci pericolose).

7.1
Siamo obbligati esclusivamente ad una valutazione a campione. Le segnalazioni di difetti emerse da una corretta verifica della merce dopo la consegna devono essere presentate entro un mese dalla stessa. Altri eventuali difetti devono essere segnalati da noi entro un mese dal rilevamento.

7.2
Il fornitore è obbligato a consegnarci merce esente da vizi giuridici e materiali, e che non infranga leggi di sicurezza industriale nazionali ed estere e altri eventuali diritti di terzi.

7.3
Nel caso in cui, entro un anno dal trasferimento del rischio, si presenti un vizio materiale, si presuppone che la merce fosse viziata già al momento del trasferimento del rischio, salvo nel caso in cui tale presupposizione sia incompatibile con il tipo di merce o di vizio.

7.4
Nel caso in cui il fornitore non rispetti la scadenza di un adeguato termine impostogli senza aver provveduto in un secondo momento alla consegna di merce riparata o in stato integro, abbiamo il diritto di riparare autonomamente il vizio a spese del fornitore o di farlo riparare da un terzo (ad esempio tramite consegna sostitutiva). Le disposizioni legislative relative alla superfluità dell’imposizione di scadenze, nonché tutti i diritti legislativi legati ai vizi, restano invariate.

7.5
Il termine di prescrizione per segnalazioni di vizio è di due anni, salvo il caso in cui la legge preveda termini di prescrizione più lunghi. Le disposizioni legislative relative all’inibizione del processo per diritto di rivalsa restano invariate.

7.6
La garanzia e la responsabilità del fornitore variano a seconda delle disposizioni legislative.

Nel caso in cui si sia concordata una penalità contrattuale, abbiamo il diritto di richiederne il pagamento anche nel caso in cui non dovessimo aver espressamente riservato per noi tale diritto al momento dell’accettazione dell’adempimento. La penalità contrattuale deve, tuttavia, essere fatta valere al più tardi al momento del pagamento finale.

9.1
Il fornitore si impegna a risarcirci ed esonerarci completamente da responsabilità verso terzi per responsabilità del produttore o del prodotto, purché il fornitore non sia responsabile di difetti del prodotto che comportano responsabilità.

9.2
Il fornitore si impegna a stipulare e rispettare un’assicurazione di responsabilità civile che preveda un livello di copertura sufficiente per danni a persone e cose.

10.1
È previsto un diritto di compensazione per il fornitore esclusivamente in caso di contropretese incontestate o passate in giudicato. È previsto un diritto di differimento per il fornitore solo in caso di tali contropretese incontestate o passate in giudicato, che derivino dallo stesso rapporto contrattuale individuale.

10.2
È esclusa la cessione a terzi delle contropretese del fornitore contro di noi.

Il fornitore garantisce di sostenerci in qualsiasi eventuale investigazione in caso di danni, nonché nella soluzione di una controversia in relazione alle consegne, mettendo a disposizione il personale per i colloqui, garantendo l’accesso ad atti e documenti, fornendo tutte le informazioni da noi ragionevolmente richieste, e sostenendoci in caso di eventuali comunicazioni agli enti competenti.

12.1
Il fornitore si impegna a mantenere riservate, a non rivelare a terzi (in conformità al comma 12.2) e a non utilizzare le informazioni confidenziali ricevute da noi o scoperte autonomamente, salvo nei casi in cui ciò sia necessario per il corretto svolgimento dei rapporti contrattuali.

12.2
Il fornitore è autorizzato a rivelare informazioni confidenziali a collaboratori e consulenti solo nei casi in cui ciò sia necessario per il corretto svolgimento dei rapporti contrattuali. Il fornitore si impegna a imporre ai suddetti collaboratori e consulenti l’obbligo di confidenzialità indicato al comma 12.1 e a fornirci su richiesta un’attestazione scritta.

12.3
L’obbligo di confidenzialità non si applica a tutte le informazioni che erano già note al momento della loro trasmissione ai fornitori o che siano state rese note dopo la trasmissione senza il loro intervento.

12.4
La divulgazione delle informazioni confidenziali e la trasmissione dei documenti ad essi relative non giustificano in alcun caso l’insorgere di diritti sui nostri diritti di proprietà industriale, sul nostro know-how o sui nostri diritti di proprietà intellettuale.

13.1
Il luogo di adempimento per la consegna della merce è la destinazione da noi indicata. Il luogo di adempimento per i nostri pagamenti è il luogo della nostra sede di diritto commerciale.

13.2
Foro competente per qualsiasi controversia emerga dalle presenti CGA è Brugg (Cantone Aargau, Svizzera). Siamo, tuttavia, autorizzati ad appellarci, in luogo del suddetto foro, a qualsiasi altro foro competente secondo le disposizioni legislative, in particolare il tribunale commerciale di Aargau ad Aarau (Cantone Aargau, Svizzera).

13.3
Sulle presenti CGA si applica il diritto sostanziale svizzero, ad esclusione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite relative ai contratti di vendita internazionale di merci.

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